Art. 1.
(Cittadinanza civile).

      1. All'articolo 48 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «A coloro che sono residenti in Italia da oltre cinque anni, anche se non in possesso della cittadinanza italiana, è riconosciuta la cittadinanza civile che si esplica attraverso il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative, nelle altre elezioni locali e nelle elezioni per il Parlamento europeo. Per l'esercizio del diritto di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla legge ad eccezione della cittadinanza italiana».